IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa
di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009;
Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti
dalle imprese di cui al capoverso precedente;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di concedere i
trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle
imprese suddette;
Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010, adottato
ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata
autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2010, nel limite
di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con
piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu'
di 15 dipendenti;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo
capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2011;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni
precedenti;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa
complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti:
a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di
integrazione salariale;
b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.
2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, e' posto a
carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2.