Art. 2 
 
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di
mobilita'  previsto  dall'art.  1  del  presente   provvedimento,   i
lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro  la  data
del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio  avviene  in  ordine
cronologico  facendo  riferimento  alla  data  di  licenziamento  dei
lavoratori interessati.