Art. 2 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.