Art. 3 Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.