Art. 3 
 
  Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente art. 1, e' fatto obbligo alle  direzioni  provinciali  del
lavoro - settore politiche  del  lavoro,  di  rilevare,  tramite  gli
uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli  articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero  dei  lavoratori
interessati al beneficio in questione e di  comunicarlo  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.