Art. 4 
 
  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   si
applicano le disposizioni vigenti in  materia,  ivi  comprese  quelle
relative al contratto di solidarieta'. 
  2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di  integrazione
salariale il criterio  di  priorita'  viene  individuato  nell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti ai settori interessati  presso  la  divisione  IV  della
Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data  la  sua
articolazione sul territorio, si considera la data  di  presentazione
della prima istanza.