Art. 4 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.