IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE  e  2001/14/CE  in
materia ferroviaria», ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 agosto 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256  del  3
novembre 2005, recante «Individuazione delle reti ferroviarie  e  dei
criteri relativi alla determinazione dei canoni di  accesso  ed  alla
assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi  riguardo
alle predette reti, i criteri relativi alla gestione  delle  licenze,
le modalita' di coordinamento delle  funzioni  dello  Stato  e  delle
Regioni con riguardo  alle  questioni  inerenti  la  sicurezza  della
circolazione ferroviaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; 
  Vista  la  direttiva  2007/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2007 che modifica  la  direttiva  91/440/CEE
del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e  la
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della  capacita'  di
infrastruttura  ferroviaria  e  all'imposizione   dei   diritti   per
l'utilizzo dell' infrastruttura ferroviaria; 
  Visto il Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto interministeriale 28 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   142   del   22   giugno   2009,   recante
«Rideterminazione dell'ammontare del  diritto  dovuto  dalle  imprese
richiedenti la licenza ferroviaria ex art. 7, comma  6,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188» che ha  abrogato  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in  data  8  luglio  2005
relativo  alla  determinazione  delle  modalita'   di   pagamento   e
dell'ammontare del  diritto  dovuto  dalle  imprese  richiedenti  una
licenza ferroviaria; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», ed in particolare gli articoli 58 e  59,  concernenti  i
requisiti e le limitazioni per lo svolgimento di  servizi  ferroviari
passeggeri in ambito nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/58/CE,  che  modifica  le  direttive
91/440/CEE, relativa allo  sviluppo  delle  Ferrovie  Comunitarie,  e
2001/14/CE   relativa   alla   ripartizione   della   capacita'    di
infrastruttura  ferroviaria  e  all'imposizione   dei   diritti   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»: 
 
                               Adotta 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  requisiti  in  termini  di
capacita' finanziaria e professionale nonche' i servizi minimi che le
imprese ferroviarie devono possedere  ai  fini  del  rilascio  e  del
mantenimento della licenza di cui all'art. 58, comma 2,  della  legge
23 luglio 2009, n.  99,  di  seguito  denominata  «licenza  nazionale
passeggeri». 
  2.  La  licenza  nazionale  passeggeri  e'  valida  sul  territorio
nazionale per lo svolgimento di tutti i servizi passeggeri in  ambito
nazionale, ivi compreso lo  svolgimento  della  parte  nazionale  dei
servizi internazionali effettuati in associazione con  altra  impresa
dotata di licenza internazionale.