Art. 2 Autorita' competente al rilascio della licenza nazionale passeggeri e relativi termini 1. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario, in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. 2. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete attestanti i requisiti di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo e agli articoli 3 e 4 del presente decreto. 3. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' procedente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro il termine di trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere, in relazione alla complessita' delle integrazioni richieste, una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa, non superiore ad ulteriori trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, non si dara' corso al proseguimento dell'istruttoria. 4. Del rilascio della licenza, i cui estremi sono pubblicati sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' data comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonche' al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana.