Art. 3 Soggetti abilitati a richiedere la licenza nazionale 1. Possono chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2003, esclusivamente le imprese che hanno sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui attivita' principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto di passeggeri su ferrovia aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. 2. L'istanza per il rilascio della licenza nazionale passeggeri e' soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente e deve essere presentata dal legale rappresentante della societa' richiedente. L'istanza deve inoltre obbligatoriamente indicare la tipologia di trasporto e l'ambito territoriale dei servizi ferroviari che si intendono espletare (passeggeri in ambito nazionale). 3. I titolari della licenza nazionale passeggeri sono equiparati relativamente ai diritti ed obblighi loro imposti ai titolari di licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2003, con riguardo all'accesso all'infrastruttura nazionale e alle reti regionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, n. 28T, alla tariffazione, alla richiesta di capacita', all'utilizzo delle tracce orarie e alla facolta' di adire l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003.