Art. 3 
 
        Soggetti abilitati a richiedere la licenza nazionale 
 
  1. Possono chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri,
ai sensi  dell'art.  58,  comma  3,  della  legge  n.  99  del  2003,
esclusivamente le imprese che hanno sede legale in Italia e,  qualora
siano controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre  1990,
n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei  limiti  dei  medesimi
principi  di  reciprocita'  previsti  per  il  rilascio  del   titolo
autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, la cui attivita' principale consista nella  prestazione
di servizi per il trasporto di passeggeri su ferrovia aventi  origine
e destinazione nel territorio nazionale. 
  2. L'istanza per il rilascio della licenza nazionale passeggeri  e'
soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente  e  deve
essere  presentata   dal   legale   rappresentante   della   societa'
richiedente. L'istanza deve  inoltre  obbligatoriamente  indicare  la
tipologia di trasporto e l'ambito territoriale dei servizi ferroviari
che si intendono espletare (passeggeri in ambito nazionale). 
  3. I titolari della licenza nazionale  passeggeri  sono  equiparati
relativamente ai diritti ed obblighi  loro  imposti  ai  titolari  di
licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 188 del  2003,
con riguardo all'accesso all'infrastruttura  nazionale  e  alle  reti
regionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 5 agosto 2005, n. 28T, alla tariffazione, alla richiesta di
capacita', all'utilizzo delle tracce orarie e alla facolta' di  adire
l'Ufficio  per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  ai   sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003.