Art. 4 Requisiti per il rilascio 1. Per ottenere la licenza nazionale passeggeri, l'impresa ferroviaria deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 188 del 2003, dei requisiti di capacita' finanziaria e dei requisiti di competenza professionale cosi' come individuati nel presente articolo. Deve inoltre assicurare servizi minimi complementari alla propria utenza. 2. L'impresa ferroviaria deve essere dotata, fin dall'inizio dell'attivita', di idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali, a copertura della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi. 3. Costituiscono requisiti di onorabilita' i requisiti stabiliti all'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 188 del 2003. 4. Costituiscono requisiti di capacita' finanziaria i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n.188 del 2003, corredati dal piano finanziario e dal business plan atti a dimostrare il possesso di congrui mezzi finanziari per soddisfare il programma delle attivita' che l'impresa intende svolgere per un periodo di almeno 12 mesi. Devono essere altresi' indicati i risultati economici attesi sulla base dei costi analitici e dei ricavi considerati dall'impresa. 5. Costituiscono requisiti di capacita' professionale i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 188 del 2003, con particolare riguardo alla seguente documentazione: a. documentazione attestante la natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza; b. documentazione attestante le qualifiche del personale responsabile della sicurezza e le modalita' di formazione del personale; c. copia conforme all'originale della parte «A» del certificato di sicurezza, qualora posseduto; d. relazione descrittiva dell'organizzazione tecnica e operativa dell'impresa. 6. Qualora l'impresa richiedente non sia gia' in possesso di certificato di sicurezza «parte A», rilasciato dalla competente autorita', e' richiesta la presentazione di idonea documentazione che dimostri il possesso di una organizzazione competente ed adeguata a redigere il sistema di gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'allegato 111 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, congrua alle dimensioni ed alla tipologia del servizio di trasporto che si intende svolgere. 7. Qualora il richiedente sia controllato, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sedi all'estero, cosi' come disposto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2009, il richiedente stesso e' tenuto a presentare la documentazione attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni di reciprocita' per l'espletamento dei servizi di trasporto passeggeri nazionali nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti. 8. Al fine di assicurare i servizi minimi complementari all'utenza, l'impresa richiedente deve allegare all'istanza un'apposita relazione descrittiva, sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi dettagliatamente, con specifico richiamo al servizio che si intende espletare, cosi' come indicato nel business plan, il progetto organizzativo e logistico, nonche' i relativi costi e modalita' di realizzazione dei servizi minimi offerti all'utenza, indicando la data presumibile di inizio dell'attivita'. Tale relazione, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, deve inoltre contenere almeno gli elementi riguardanti i seguenti punti: a. condizioni generali di trasporto; b. informazioni minime di viaggio; c. modalita' di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio; d. modalita' di rimborso in caso di ritardi e soppressioni dei servizi ovvero di entrambi; e. descrizione del sistema di qualita' del servizio; f. modalita' di vendita e disponibilita' dei biglietti.