Art. 5 
 
              Validita', sospensione, revoca, conferma 
           e revisione della licenza nazionale passeggeri 
 
  1.  La  licenza  nazionale  passeggeri   ha   validita'   temporale
illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
  2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  in
qualsiasi momento, richiedere all'impresa di comprovare  il  possesso
ed il mantenimento dei requisiti che  hanno  consentito  il  rilascio
della licenza. 
  3. Le imprese ferroviarie devono  iniziare  l'attivita'  entro  sei
mesi dal rilascio della  licenza,  in  mancanza  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti provvede a sospendere la licenza stessa. 
  4.  Qualora   l'impresa   risulti   impossibilitata   ad   iniziare
l'attivita' per cause esterne  non  imputabili  alla  stessa  impresa
oppure  a  causa  della  specificita'  dei  servizi   prestati   puo'
richiedere al Ministero delle infrastrutture e trasporti una  proroga
di  inizio  di  attivita'.   La   proroga   puo'   essere   richiesta
contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di  licenza   o
successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i  casi
la richiesta di proroga deve essere adeguatamente  motivata  con  gli
elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio
attivita'. L'entita' del  ritardo  deve  essere  compatibile  con  il
business plan allegato alla richiesta di licenza. 
  5. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di  attivita'
superiori a due anni o proroghe successive  la  cui  somma  temporale
superi il periodo di due anni. Il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti puo' inoltre sospendere o revocare d'ufficio la licenza
di quelle imprese che nei due anni di  inattivita'  non  abbiamo  mai
richiesto il rilascio  del  certificato  di  sicurezza  all'Autorita'
competente. Tale prolungata inattivita' od assenza di attivazione del
predetto procedimento  di  certificazione  costituisce  mancanza  dei
requisiti di capacita' professionale di cui all'art. 4. 
  6. Le imprese ferroviarie  durante  il  periodo  di  proroga  o  di
sospensione dell'attivita' devono informare, in modo puntuale  e  con
cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle  iniziative
propedeutiche all'inizio di  attivita',  al  fine  di  consentire  al
predetto Ministero di  valutare  il  possibile  rispetto  della  data
prevista di inizio delle  attivita',  indicando  eventuali  modifiche
societarie ed eventuali criticita' sopravvenute. 
  7. Relativamente al procedimento  di  sospensione  e  revoca  della
licenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e  5,
del decreto legislativo n. 188 del 2003. 
  8.  Qualora  intervengano  modificazioni  nell'assetto  societario,
organizzativo e giuridico,  l'impresa  ferroviaria  titolare  di  una
licenza nazionale passeggeri deve chiedere la conferma della  propria
licenza, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 88 del 2003.  Qualora  l'impresa  ferroviaria  intenda
estendere o modificare in modo rilevante la  propria  attivita'  deve
chiedere la revisione della licenza stessa ai sensi dell'art.  9  del
decreto legislativo n. 188 del 2003. 
  9. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
all'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie,  nonche'  al
gestore  dell'infrastruttura  nazionale  italiana  le  modifiche,  le
sospensioni e le eventuali revoche delle  licenze,  provvedendo  alla
pubblicazione dei predetti provvedimenti sul sito web del Ministero. 
  10. Al fine di verificare l'effettivo ed esatto adempimento  ed  il
rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti procede con  cadenza  quinquennale  al
riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria  titolare  di
licenza nazionale  passeggeri,  fermo  restando  la  possibilita'  di
procedere  in  qualsiasi  momento   ad   apposite   verifiche   circa
l'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti di cui  al
presente decreto.