Art. 5 Validita', sospensione, revoca, conferma e revisione della licenza nazionale passeggeri 1. La licenza nazionale passeggeri ha validita' temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', in qualsiasi momento, richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza. 3. Le imprese ferroviarie devono iniziare l'attivita' entro sei mesi dal rilascio della licenza, in mancanza il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a sospendere la licenza stessa. 4. Qualora l'impresa risulti impossibilitata ad iniziare l'attivita' per cause esterne non imputabili alla stessa impresa oppure a causa della specificita' dei servizi prestati puo' richiedere al Ministero delle infrastrutture e trasporti una proroga di inizio di attivita'. La proroga puo' essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attivita'. L'entita' del ritardo deve essere compatibile con il business plan allegato alla richiesta di licenza. 5. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di attivita' superiori a due anni o proroghe successive la cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' inoltre sospendere o revocare d'ufficio la licenza di quelle imprese che nei due anni di inattivita' non abbiamo mai richiesto il rilascio del certificato di sicurezza all'Autorita' competente. Tale prolungata inattivita' od assenza di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti di capacita' professionale di cui all'art. 4. 6. Le imprese ferroviarie durante il periodo di proroga o di sospensione dell'attivita' devono informare, in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative propedeutiche all'inizio di attivita', al fine di consentire al predetto Ministero di valutare il possibile rispetto della data prevista di inizio delle attivita', indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute. 7. Relativamente al procedimento di sospensione e revoca della licenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 188 del 2003. 8. Qualora intervengano modificazioni nell'assetto societario, organizzativo e giuridico, l'impresa ferroviaria titolare di una licenza nazionale passeggeri deve chiedere la conferma della propria licenza, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 88 del 2003. Qualora l'impresa ferroviaria intenda estendere o modificare in modo rilevante la propria attivita' deve chiedere la revisione della licenza stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 188 del 2003. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonche' al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana le modifiche, le sospensioni e le eventuali revoche delle licenze, provvedendo alla pubblicazione dei predetti provvedimenti sul sito web del Ministero. 10. Al fine di verificare l'effettivo ed esatto adempimento ed il rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede con cadenza quinquennale al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria titolare di licenza nazionale passeggeri, fermo restando la possibilita' di procedere in qualsiasi momento ad apposite verifiche circa l'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto.