Art. 6 Conversione della licenza e del titolo autorizzatorio 1. Le imprese ferroviarie con sede legale in Italia gia' titolari di licenza passeggeri o della licenza merci ovvero di entrambe di cui al decreto legislativo n 188 del 2003 possono richiedere entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la conversione delle stesse in licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 99 del 2009 e secondo le modalita' indicate nel seguente comma 2. 2. Le imprese ferroviarie gia' in possesso della licenza passeggeri e del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che abbiano gia' iniziato la loro attivita' al momento della pubblicazione del presente decreto o che dimostrino l'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza, possono richiedere, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la conversione della licenza posseduta in licenza nazionale passeggeri senza ulteriori oneri istruttori. 3. Le imprese ferroviarie che richiedono la conversione ai sensi dei commi 1 e 2 devono fornire contestualmente alla presentazione della relativa richiesta apposita dichiarazione di mantenimento della licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n.188 del 2003. 4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 ovvero qualora l'impresa richiedente possieda una licenza passeggeri ma non il titolo autorizzatorio o possieda la sola licenza ferroviaria merci, l'impresa interessata non puo' avvalersi della facolta' prevista dal presente articolo ma deve chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri secondo quanto disposto dal presente decreto.