Art. 6 
 
        Conversione della licenza e del titolo autorizzatorio 
 
  1. Le imprese ferroviarie con sede legale in Italia  gia'  titolari
di licenza passeggeri o della licenza merci ovvero di entrambe di cui
al decreto legislativo n 188 del 2003 possono richiedere entro e  non
oltre dodici mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  la
conversione delle stesse in licenza nazionale  passeggeri,  ai  sensi
dell'art. 58 della legge n.  99  del  2009  e  secondo  le  modalita'
indicate nel seguente comma 2. 
  2. Le imprese ferroviarie gia' in possesso della licenza passeggeri
e del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che abbiano gia' iniziato la loro attivita'
al momento della pubblicazione del presente decreto o che  dimostrino
l'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento  del  certificato
di sicurezza, possono richiedere,  entro  e  non  oltre  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  la  conversione  della
licenza posseduta in licenza  nazionale  passeggeri  senza  ulteriori
oneri istruttori. 
  3. Le imprese ferroviarie che richiedono la  conversione  ai  sensi
dei commi 1 e 2 devono  fornire  contestualmente  alla  presentazione
della relativa richiesta apposita dichiarazione di mantenimento della
licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n.188 del 2003. 
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 ovvero
qualora l'impresa richiedente possieda una licenza passeggeri ma  non
il titolo autorizzatorio  o  possieda  la  sola  licenza  ferroviaria
merci,  l'impresa  interessata  non  puo'  avvalersi  della  facolta'
prevista dal presente articolo ma deve  chiedere  il  rilascio  della
licenza nazionale passeggeri secondo  quanto  disposto  dal  presente
decreto.