Art. 7 Oneri istruttori 1. Le imprese di cui all'art. 3 sono tenute al pagamento di un diritto commisurato ai costi istruttori, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, secondo le modalita' di seguito indicate. 2. Per l'istruttoria finalizzata al rilascio di una nuova licenza nazionale passeggeri e per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della stessa, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalita' indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale. 3. Per l'istruttoria finalizzata alla conferma o alla revisione della licenza nazionale passeggeri o al rilascio della licenza di cui all'art. 6, comma 4, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalita' indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale. 4. La somma dovuta dalle imprese di cui ai commi 2 e 3 e' soggetta a revisione biennale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 maggio 2009.