Art. 7 
 
                          Oneri istruttori 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 3 sono  tenute  al  pagamento  di  un
diritto commisurato ai costi istruttori, ai sensi dell'art. 7,  comma
6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, secondo le  modalita'  di
seguito indicate. 
  2. Per l'istruttoria finalizzata al rilascio di una  nuova  licenza
nazionale passeggeri e per l'istruttoria  relativa  ad  ogni  riesame
quinquennale della stessa, le imprese sono tenute a corrispondere  la
somma  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),   del   decreto
ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalita' indicate  dall'art.
2 del predetto decreto ministeriale. 
  3. Per l'istruttoria finalizzata alla  conferma  o  alla  revisione
della licenza nazionale passeggeri o al rilascio della licenza di cui
all'art. 6, comma 4, le imprese sono tenute a corrispondere la  somma
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del  decreto  ministeriale  28
maggio 2009, secondo le modalita' indicate dall'art. 2  del  predetto
decreto ministeriale. 
  4. La somma dovuta dalle imprese di cui ai commi 2 e 3 e'  soggetta
a revisione biennale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28
maggio 2009.