Art. 3 
 
 
                         La fase istruttoria 
 
  1. L'U.O. competente, quando  viene  a  conoscenza  dell'esistenza,
anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del  verificarsi
di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4  dell'art.  73  del
decreto,  acquisito  ogni  elemento  utile   alla   valutazione   dei
presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone  al
consiglio l'avvio del procedimento. 
  2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per
l'irrogazione delle  sanzioni  previste  dall'art.  73  del  decreto,
contestando gli addebiti. 
  3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati: 
  a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni  previste
dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile; 
  b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  trenta  giorni,  per
l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione; 
  c) la  possibilita'  di  richiedere  l'audizione  innanzi  all'U.O.
competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; 
  d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso  agli  atti  del
procedimento; 
  e) il responsabile del procedimento; 
  f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 
  4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione  le
stazioni appaltanti, gli operatori economici,  le  SOA  nonche'  ogni
altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili  ai  fini
dell'esame del procedimento in corso. La  convocazione  in  audizione
deve essere formulata per iscritto e riportare: 
  a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali  si  convocano  i
partecipanti; 
  b) la data prevista per l'audizione; 
  c) il termine entro  il  quale  dovra'  pervenire  la  conferma  di
partecipazione. 
  5. Il responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  documenti,
informazioni e chiarimenti in merito al procedimento  in  corso  alle
stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle  SOA  nonche'  ad
ogni  altro  soggetto  che  ne  sia  in  possesso.  La  richiesta  di
informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare: 
  a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si  richiedono  i
chiarimenti e/o i documenti; 
  b) il termine entro il quale dovra' pervenire la  risposta  e/o  la
documentazione richiesta; 
  c) le modalita' 
  d) la data prevista per l'audizione oppure. 
  6.  Le  acquisizioni  documentali  sono  comunicate  alla  SOA  nei
confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio,
con l'assegnazione di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  e  non
superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti. 
  7. I partecipanti al procedimento  possono  presentare  istanza  di
accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita'  previste  nel
regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'.