Art. 3 La fase istruttoria 1. L'U.O. competente, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del decreto, acquisito ogni elemento utile alla valutazione dei presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone al consiglio l'avvio del procedimento. 2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 73 del decreto, contestando gli addebiti. 3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati: a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile; b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione; c) la possibilita' di richiedere l'audizione innanzi all'U.O. competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del procedimento; e) il responsabile del procedimento; f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione le stazioni appaltanti, gli operatori economici, le SOA nonche' ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare: a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti; b) la data prevista per l'audizione; c) il termine entro il quale dovra' pervenire la conferma di partecipazione. 5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso alle stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare: a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta e/o la documentazione richiesta; c) le modalita' d) la data prevista per l'audizione oppure. 6. Le acquisizioni documentali sono comunicate alla SOA nei confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti. 7. I partecipanti al procedimento possono presentare istanza di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita' previste nel regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'.