Art. 4 
 
 
             L'audizione delle parti in fase istruttoria 
 
  1.  Nello  svolgimento  delle   audizioni   viene   assicurato   il
contraddittorio tra le parti. 
  2. L'audizione e' effettuata in presenza  del  dirigente  dell'U.O.
competente. 
  3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento  o  il
dirigente dell'U.O.  competente  illustrano  i  fatti  contestati;  i
soggetti  intervenuti   espongono   le   proprie   osservazioni   e/o
controdeduzioni. 
  4. Nel verbale  dell'audizione,  sottoscritto  dai  presenti,  sono
indicati in modo sintetico i principali  elementi  emersi  nel  corso
della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in  grado
di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale  stesso
con l'indicazione del motivo. 
  5. Copia del verbale, o stralcio dello  stesso,  e'  consegnato  ai
soggetti intervenuti all'audizione.