Art. 4 L'audizione delle parti in fase istruttoria 1. Nello svolgimento delle audizioni viene assicurato il contraddittorio tra le parti. 2. L'audizione e' effettuata in presenza del dirigente dell'U.O. competente. 3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento o il dirigente dell'U.O. competente illustrano i fatti contestati; i soggetti intervenuti espongono le proprie osservazioni e/o controdeduzioni. 4. Nel verbale dell'audizione, sottoscritto dai presenti, sono indicati in modo sintetico i principali elementi emersi nel corso della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. 5. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, e' consegnato ai soggetti intervenuti all'audizione.