Art. 7 
 
 
              I termini di conclusione del procedimento 
 
  1. Il provvedimento  finale  e'  adottato  dal  consiglio  entro  i
novanta giorni successivi alla scadenza del  termine  indicato  nella
comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3,  comma  3,
lettera b), del regolamento. 
  2. Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  rimane
sospeso per il periodo  necessario  allo  svolgimento  delle  singole
attivita' istruttorie,  quali  audizioni,  acquisizioni  documentali,
richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.