Art. 7 I termini di conclusione del procedimento 1. Il provvedimento finale e' adottato dal consiglio entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del regolamento. 2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attivita' istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.