Art. 2 
 
 
Modalita' e termini di presentazione delle domande di cofinanziamento
                         dei nuovi progetti 
 
  1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche  in  forma
associata che intendono richiedere il sostegno dello Stato  a  valere
sulle risorse finanziarie di cui alla lettera  a)  del  comma  1  del
precedente art. 1 del presente decreto per la realizzazione dei nuovi
progetti relativi alla realizzazione, potenziamento  e  sviluppo  dei
servizi  aventi  le  caratteristiche  indicate  nel  citato  comma  1
dell'art. 1 dovranno inviare la relativa domanda alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo   e   la
competitivita' del  turismo  -  Ufficio  per  la  valorizzazione  del
patrimonio di interesse turistico  e  la  gestione  degli  interventi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le domande si considerano comunque prodotte in  tempo  utile  se
consegnate alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  entro  il
termine indicato al comma precedente  ovvero  se  spedite  entro  gli
stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3. Le modalita' di presentazione delle domande e la  documentazione
che dovra'  accompagnare  le  domande  stesse  saranno  definite  con
decreto del Capo del Dipartimento. Il  provvedimento  e  la  relativa
modulistica   approvata   saranno    pubblicati    sul    sito    web
dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  4. Ogni domanda dovra' comunque essere corredata da apposita scheda
contenente la accurata descrizione del progetto  da  realizzare,  gli
obiettivi  da  raggiungere,  il  piano  finanziario   con   esplicita
indicazione dei costi che saranno sostenuti  dal  bilancio  dell'Ente
pubblico territoriale organizzatore, le  modalita'  di  realizzazione
delle  diverse  azioni,  le  modalita'  e  gli   strumenti   per   la
prosecuzione  del   progetto   nelle   fasi   successive   alla   sua
realizzazione, nonche' tutti gli altri elementi che saranno richiesti
nelle schede di candidatura  definite  come  previsto  al  precedente
comma 3.