Art. 2
Modalita' e termini di presentazione delle domande di cofinanziamento
dei nuovi progetti
1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma
associata che intendono richiedere il sostegno dello Stato a valere
sulle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1 del
precedente art. 1 del presente decreto per la realizzazione dei nuovi
progetti relativi alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei
servizi aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1
dell'art. 1 dovranno inviare la relativa domanda alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del
patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le domande si considerano comunque prodotte in tempo utile se
consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il
termine indicato al comma precedente ovvero se spedite entro gli
stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le modalita' di presentazione delle domande e la documentazione
che dovra' accompagnare le domande stesse saranno definite con
decreto del Capo del Dipartimento. Il provvedimento e la relativa
modulistica approvata saranno pubblicati sul sito web
dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Ogni domanda dovra' comunque essere corredata da apposita scheda
contenente la accurata descrizione del progetto da realizzare, gli
obiettivi da raggiungere, il piano finanziario con esplicita
indicazione dei costi che saranno sostenuti dal bilancio dell'Ente
pubblico territoriale organizzatore, le modalita' di realizzazione
delle diverse azioni, le modalita' e gli strumenti per la
prosecuzione del progetto nelle fasi successive alla sua
realizzazione, nonche' tutti gli altri elementi che saranno richiesti
nelle schede di candidatura definite come previsto al precedente
comma 3.