Art. 3 
 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. Le domande saranno sottoposte alla valutazione  di  un  apposito
Comitato, nominato con decreto del Ministro per il turismo e composto
da esperti anche in rappresentanza degli  Enti  locali.  Il  Comitato
opera senza oneri a carico dell'Amministrazione. 
  2.  Il  Comitato  delibera  sulla   ammissibilita'   del   progetto
presentato in riferimento alle sue caratteristiche di  replicabilita'
come indicate al comma 1 del precedente art. 1 e provvede quindi alla
valutazione delle domande  ammesse  sulla  base  dei  criteri  e  dei
parametri  sottoindicati,  formulando  la  relativa  graduatoria   di
merito: 
    a) livello di innovativita' ed adeguatezza, fino a punti 25; 
    b) ampiezza del contesto territoriale  di  riferimento  dell'Ente
pubblico o delle  sue  forme  associative;  presenza  di  partnership
pubblico/privata, fino a punti 20; 
    c) sostenibilita' economica,  culturale  ed  ambientale,  fino  a
punti 20; 
    d) ricadute socio-economiche sul territorio, fino a punti 7; 
    e) ricadute sui flussi turistici, fino a punti 8; 
    f) impegno finanziario dell'Ente, fino a punti 15; 
    g) congruita' delle risorse umane e strumentali applicate, fino a
punti 5.