Art. 3
Valutazione delle istanze
1. Le domande saranno sottoposte alla valutazione di un apposito
Comitato, nominato con decreto del Ministro per il turismo e composto
da esperti anche in rappresentanza degli Enti locali. Il Comitato
opera senza oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il Comitato delibera sulla ammissibilita' del progetto
presentato in riferimento alle sue caratteristiche di replicabilita'
come indicate al comma 1 del precedente art. 1 e provvede quindi alla
valutazione delle domande ammesse sulla base dei criteri e dei
parametri sottoindicati, formulando la relativa graduatoria di
merito:
a) livello di innovativita' ed adeguatezza, fino a punti 25;
b) ampiezza del contesto territoriale di riferimento dell'Ente
pubblico o delle sue forme associative; presenza di partnership
pubblico/privata, fino a punti 20;
c) sostenibilita' economica, culturale ed ambientale, fino a
punti 20;
d) ricadute socio-economiche sul territorio, fino a punti 7;
e) ricadute sui flussi turistici, fino a punti 8;
f) impegno finanziario dell'Ente, fino a punti 15;
g) congruita' delle risorse umane e strumentali applicate, fino a
punti 5.