Art. 4 
 
 
                 Determinazione del cofinanziamento 
 
  1. Le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate ai progetti
sulla base dell'ordine di graduatoria elaborato dal Comitato  di  cui
al precedente art. 3. 
  2. In ogni caso l'entita' del contributo  dello  Stato  non  potra'
comunque eccedere il 50% della quota finanziaria  dell'Ente  pubblico
territoriale responsabile per l'attuazione del progetto e non  potra'
essere superiore, per ciascun progetto, ad euro 700.000,00. 
  3. L'Amministrazione  provvedera'  a  comunicare  all'Ente  che  ha
presentato l'istanza l'entita' del cofinanziamento assegnato entro 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato  di  cui  al
precedente art. 3.