Art. 4
Determinazione del cofinanziamento
1. Le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate ai progetti
sulla base dell'ordine di graduatoria elaborato dal Comitato di cui
al precedente art. 3.
2. In ogni caso l'entita' del contributo dello Stato non potra'
comunque eccedere il 50% della quota finanziaria dell'Ente pubblico
territoriale responsabile per l'attuazione del progetto e non potra'
essere superiore, per ciascun progetto, ad euro 700.000,00.
3. L'Amministrazione provvedera' a comunicare all'Ente che ha
presentato l'istanza l'entita' del cofinanziamento assegnato entro 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato di cui al
precedente art. 3.