Art. 5 
 
 
    Realizzazione dei progetti ed erogazione del cofinanziamento 
 
  1.  Le  modalita'  di  realizzazione  di  ciascun  progetto  e   di
erogazione del cofinanziamento assegnato saranno disciplinate  da  un
apposito accordo da stipulare tra l'Ente pubblico presentatore ed  il
Dipartimento per lo sviluppo e  la  competitivita'  del  turismo.  In
particolare  detto  accordo  prevedera'   che   la   erogazione   del
cofinanziamento assegnato avvenga come di seguito: 
    a) 20% a titolo di anticipazione a  seguito  della  comunicazione
dell'avvenuto inizio dei lavori; 
    b)  ulteriori  tranches  ciascuna  in  misura  pari  al  20%  del
contributo assegnato, fino alla concorrenza complessiva dell'80%  del
totale  del  contributo   assegnato,   previa   presentazione   della
rendicontazione relativa allo stato di  avanzamento  dei  lavori  che
attestino spese per almeno il 90% dell'intero  importo  gia'  erogato
nonche' della documentazione illustrativa sullo stato di  avanzamento
del progetto prevista; 
    c) 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale
delle spese effettuate e della documentazione relativa alla  positiva
ultimazione dei lavori e relativo collaudo prevista. 
  2. L'accordo stabilira' altresi' le modalita' per  il  monitoraggio
ed il controllo da parte  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del  turismo  sulle  attivita'  di  realizzazione  del
progetto e definira' la documentazione che dovra'  essere  presentata
ai fini della rendicontazione delle relative spese. 
  3. Qualora nel corso dei lavori e  prima  della  conclusione  degli
stessi emerga la  necessita'  di  varianti  al  progetto  ammesso  al
cofinanziamento dello  Stato,  l'Ente  pubblico  territoriale  dovra'
formulare  apposita  domanda  di  variante  al  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la competitivita' del  turismo,  ai  fini  della  relativa
approvazione. L'approvazione della variante potra' comportare, se del
caso, una riduzione del cofinanziamento assegnato. 
  4. Il mancato rispetto dei termini  di  inizio  e  conclusione  dei
lavori di cui al comma 4 del precedente art. 1, salvo casi  di  forza
maggiore, comporta la revoca totale o  parziale  del  cofinanziamento
assegnato. 
  5. Nei casi di cui ai commi precedenti, le risorse  rinvenienti  da
revoche o riduzioni dei cofinanziamenti assegnati  saranno  assegnate
ai progetti inseriti nella graduatoria  e  che  non  siano  risultati
beneficiari del cofinanziamento per esaurimento dei  fondi,  seguendo
l'ordine della graduatoria stessa.