Art. 5
Realizzazione dei progetti ed erogazione del cofinanziamento
1. Le modalita' di realizzazione di ciascun progetto e di
erogazione del cofinanziamento assegnato saranno disciplinate da un
apposito accordo da stipulare tra l'Ente pubblico presentatore ed il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. In
particolare detto accordo prevedera' che la erogazione del
cofinanziamento assegnato avvenga come di seguito:
a) 20% a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione
dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) ulteriori tranches ciascuna in misura pari al 20% del
contributo assegnato, fino alla concorrenza complessiva dell'80% del
totale del contributo assegnato, previa presentazione della
rendicontazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori che
attestino spese per almeno il 90% dell'intero importo gia' erogato
nonche' della documentazione illustrativa sullo stato di avanzamento
del progetto prevista;
c) 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale
delle spese effettuate e della documentazione relativa alla positiva
ultimazione dei lavori e relativo collaudo prevista.
2. L'accordo stabilira' altresi' le modalita' per il monitoraggio
ed il controllo da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo sulle attivita' di realizzazione del
progetto e definira' la documentazione che dovra' essere presentata
ai fini della rendicontazione delle relative spese.
3. Qualora nel corso dei lavori e prima della conclusione degli
stessi emerga la necessita' di varianti al progetto ammesso al
cofinanziamento dello Stato, l'Ente pubblico territoriale dovra'
formulare apposita domanda di variante al Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo, ai fini della relativa
approvazione. L'approvazione della variante potra' comportare, se del
caso, una riduzione del cofinanziamento assegnato.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e conclusione dei
lavori di cui al comma 4 del precedente art. 1, salvo casi di forza
maggiore, comporta la revoca totale o parziale del cofinanziamento
assegnato.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, le risorse rinvenienti da
revoche o riduzioni dei cofinanziamenti assegnati saranno assegnate
ai progetti inseriti nella graduatoria e che non siano risultati
beneficiari del cofinanziamento per esaurimento dei fondi, seguendo
l'ordine della graduatoria stessa.