Art. 7 
 
 
Valorizzazione di progetti esemplari gia' realizzati da Enti pubblici
                            territoriali 
 
  1. I Comuni e gli  Enti  pubblici  territoriali  che  abbiano  gia'
realizzato anche in forma  associata  servizi  innovativi  in  favore
dell'utenza turistica aventi le caratteristiche di  cui  al  comma  1
dell'art. 1 del presente decreto  possono  comunicare  le  iniziative
realizzate al Dipartimento per lo sviluppo e  la  competitivita'  del
turismo, fornendo sugli stessi tutti gli elementi utili a valutare le
azioni realizzate, i costi sostenuti ed i benefici ottenuti.  A  tali
fini il decreto del Capo del Dipartimento di cui al  precedente  art.
2, comma 3, definira' le specifiche modalita' di comunicazione  e  la
relativa modulistica. 
  2. Le iniziative presentate saranno sottoposte alle valutazioni del
Comitato di cui al precedente art.  3.  Il  Comitato,  utilizzando  i
criteri di valutazione indicati al comma 2 dello  stesso  art.  3  ne
valutera' la congruenza con le finalita' del presente  decreto  e  la
validita'  sotto  il  profilo  delle  realizzazioni  effettuate,  con
specifico riferimento anche alla  loro  replicabilita'  da  parte  di
altri Enti pubblici territoriali. 
  3. Le iniziative per  le  quali  il  Comitato  abbia  espresso  una
valutazione  positiva   saranno   rese   pubbliche   sul   sito   web
dell'Amministrazione  come  realizzazioni  esemplari,  al   fine   di
diffonderne la conoscenza presso gli altri  Enti  pubblici  possibili
fornitori degli stessi servizi.