Art. 7
Valorizzazione di progetti esemplari gia' realizzati da Enti pubblici
territoriali
1. I Comuni e gli Enti pubblici territoriali che abbiano gia'
realizzato anche in forma associata servizi innovativi in favore
dell'utenza turistica aventi le caratteristiche di cui al comma 1
dell'art. 1 del presente decreto possono comunicare le iniziative
realizzate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, fornendo sugli stessi tutti gli elementi utili a valutare le
azioni realizzate, i costi sostenuti ed i benefici ottenuti. A tali
fini il decreto del Capo del Dipartimento di cui al precedente art.
2, comma 3, definira' le specifiche modalita' di comunicazione e la
relativa modulistica.
2. Le iniziative presentate saranno sottoposte alle valutazioni del
Comitato di cui al precedente art. 3. Il Comitato, utilizzando i
criteri di valutazione indicati al comma 2 dello stesso art. 3 ne
valutera' la congruenza con le finalita' del presente decreto e la
validita' sotto il profilo delle realizzazioni effettuate, con
specifico riferimento anche alla loro replicabilita' da parte di
altri Enti pubblici territoriali.
3. Le iniziative per le quali il Comitato abbia espresso una
valutazione positiva saranno rese pubbliche sul sito web
dell'Amministrazione come realizzazioni esemplari, al fine di
diffonderne la conoscenza presso gli altri Enti pubblici possibili
fornitori degli stessi servizi.