Art. 8
Cofinanziamento di progetti esemplari
1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma
associata, che intendano replicare la realizzazione di progetti
presentati da altri Enti pubblici territoriali e gia' ammessi al
cofinanziamento ai sensi del presente decreto o attuati da altri Enti
pubblici territoriali e valutati positivamente ai sensi del
precedente art. 7 possono richiedere il sostegno finanziario dello
Stato a valere sulla quota di risorse finanziarie di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'art. 1 inviando la relativa domanda di
cofinanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo -
Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e
la gestione degli interventi.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e la documentazione
che dovra' accompagnare le domande stesse saranno definite con
decreto del Capo del Dipartimento, che fissera' anche i termini per
la presentazione delle stesse.
3. Il provvedimento e la relativa modulistica approvata saranno
pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.
4. Per tutto quanto non diversamente previsto, alle domande
presentate ai sensi del presente articolo si applicano tutte le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web
dell'Amministrazione.
Roma, 13 dicembre 2010
Il Ministro: Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 270