Art. 8 
 
 
                Cofinanziamento di progetti esemplari 
 
  1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche  in  forma
associata, che  intendano  replicare  la  realizzazione  di  progetti
presentati da altri Enti pubblici  territoriali  e  gia'  ammessi  al
cofinanziamento ai sensi del presente decreto o attuati da altri Enti
pubblici  territoriali  e  valutati  positivamente   ai   sensi   del
precedente art. 7 possono richiedere il  sostegno  finanziario  dello
Stato a valere sulla quota di risorse finanziarie di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'art.  1  inviando  la  relativa  domanda   di
cofinanziamento  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del  turismo  -
Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e
la gestione degli interventi. 
  2. Le modalita' di presentazione delle domande e la  documentazione
che dovra'  accompagnare  le  domande  stesse  saranno  definite  con
decreto del Capo del Dipartimento, che fissera' anche i  termini  per
la presentazione delle stesse. 
  3. Il provvedimento e la  relativa  modulistica  approvata  saranno
pubblicati sul sito web dell'Amministrazione. 
  4.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  previsto,  alle  domande
presentate ai sensi del  presente  articolo  si  applicano  tutte  le
disposizioni di cui agli articoli  2,  3,  4,  5  e  6  del  presente
decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica    italiana    e    sul    sito    web
dell'Amministrazione. 
    Roma, 13 dicembre 2010 
 
                                               Il Ministro: Brambilla 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 2, foglio n. 270