Art. 2
1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di
cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in vigore il
termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico
indicato nelle premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2011
Il Direttore generale: La Torre