IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e'  stata
autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione
internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  -
COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra
cui l'Allegato  I  dell'Appendice  B  -  Regolamento  concernente  il
trasporto internazionale per ferrovia - RID; 
  Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e'
stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle
merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il
trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  41,  recante
«Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto
di merci pericolose per  ferrovia»  ed,  in  particolare,  l'allegato
tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovia» e successive  modifiche  ed  integrazioni  -
RID; 
  Vista la direttiva 1999/36CE recepita  con  decreto  legislativo  2
febbraio  2002,  n.  23,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione
trasportabili; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 
  Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di
merci pericolose e la decisione della Commissione del  4  marzo  2009
che ne modifica in parte gli allegati; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno
di merci pericolose»; 
  Considerato  che  la  predetta  Direttiva  2008/68/CE   abroga   le
direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  ed  i  relativi  provvedimenti   di
attuazione. 
  Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35  del
2010, che prevede che le norme concernenti  disposizioni  transitorie
aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II  e  III
della direttiva  2008/68/CE,  sono  adottate  con  provvedimenti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  l'allegato  II  della  direttiva  2008/68/CE,  sezione  II.2
paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive»,  che  prevede  gli
Stati membri possono emanare norme per l'utilizzo di vagoni  cisterna
sul loro territorio; 
  Considerato  che  presupposto  per  il  soddisfacimento   di   tale
condizione e' la conformita' degli equipaggiamenti  di  servizio  del
serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei  vagoni  -
cisterna  e  dei  vagoni  -  batteria  secondo  le  disposizioni  dei
paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.; 
  Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione  del
regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al
trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o  disciolti»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione
delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti  di  capacita'
maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri  ferroviari  -
carri-serbatoio-per  trasporto  di  gas   compressi,   liquefatti   o
disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto opportuno, consentire in via  transitoria  l'utilizzo  sul
territorio nazionale di vagoni cisterna che non  sono  conformi  alla
direttiva  2008/68/CE  ma  che  sono  stati  costruiti   secondo   le
prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996,  stabilendo  al
contempo le condizioni da  rispettare  per  garantire  i  livelli  di
sicurezza richiesti  e  prevedendo  i  tempi  di  una  loro  graduale
esclusione dal servizio; 
  Considerato che la predetta  autorizzazione  alla  circolazione  in
deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra
gli  operatori  nazionali  del  settore  e  quelli  di  altri   Stati
appartenenti all'Unione europea, ove si e' analogamente provveduto; 
  Considerato infine che e' necessario nel  contempo  procedere  alla
armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  con  il  Regolamento  concernente  il
trasporto internazionale di merci  pericolose  per  ferrovia  -  RID-
aggiornato al progresso tecnico; 
 
                             A d o t t a 
                         il seguente decreto 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto detta norme transitorie ai  sensi  dell'art.
10 del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  e  norme  di
armonizzazione  delle  disposizioni  dei  decreti   ministeriali   12
settembre  1925  e  22  luglio  1930  con  quelle   del   Regolamento
concernente il  trasporto  internazionale  per  ferrovia  -  RID,  di
seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.