Art. 2 
 
 
     Definizioni ai fini dell'applicazione del presente decreto 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come allegato I appendice B
alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia  -  COTIF,
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 
    b)  OTIF:  Organizzazione  Intergovernativa   per   i   Trasporti
Ferroviari Internazionali; 
    c) cisterna: un serbatoio,  inclusi  i  suoi  equipaggiamenti  di
servizio e di struttura; 
    d) detentore: il soggetto o l'entita'  che  utilizza  il  veicolo
come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
immatricolazione nazionale - RIN;  puo'  esserne  il  proprietario  o
avere il diritto di utilizzarlo; 
    e) documentazione ufficiale: tutti i documenti che compongono  il
fascicolo  cisterna  definito  nel  RID,  ivi  compreso  il  libretto
previsto dal decreto 22 luglio 1930; 
    f) esperto  RID:  esperto  per  l'esecuzione  delle  prove  sulle
cisterne dei vagoni-cisterna  riconosciuto  ai  sensi  del  paragrafo
6.8.2.4.6 del RID e che gli Stati membri comunicano  al  Segretariato
dell'OTIF; 
    g) placca: placca di metallo resistente alla corrosione  prevista
dal RID, fissata alla cisterna in modo permanente  in  un  luogo  ben
visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. 
    h) vagone o carro: qualsiasi veicolo ferroviario privo  di  mezzo
di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari  ed
e' utilizzato per il trasporto di merci; 
    i) vagone-cisterna o carro - cisterna: un vagone  utilizzato  per
il trasporto di materie della classe 2 del RID,  e  comprendente  una
sovrastruttura  che  comporta  una  o  piu'  cisterne   ed   i   loro
equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti di
rotolamento,  di  sospensione,  di  urto,  di   trazione,   freni   e
iscrizioni; 
    j) vagone-batteria o carro -  batteria:  un  vagone  comprendente
elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati  in  modo
stabile  al   carro.   Sono   considerati   come   elementi   di   un
carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di
bombole come pure le cisterne di capacita' superiore a 450 litri  per
i gas della classe 2 del RID; 
    k) verifica  di  conformita':  verifica  del  mantenimento  della
rispondenza ai dati del progetto inizialmente approvato  e  riportati
nella documentazione ufficiale.