Art. 3 
 
 
Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna
             costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 
 
  1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe
2 del RID, gia'  progettati,  approvati  e  costruiti  ai  sensi  dei
decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 anteriormente
al 1° gennaio 1997 e non conformi  al  RID  vigente,  possono  ancora
essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque
anni dalla data di prima messa in servizio  risultante  dall'apposito
libretto di cui al  suddetto  decreto  22  luglio  1930  o  da  altra
equivalente documentazione ufficiale, alle seguenti condizioni: 
    a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi alle
normative tecniche in vigore al 31 dicembre 1996; 
    b)  che  gli  equipaggiamenti  siano  rispondenti  ai   requisiti
indicati al capitolo 6.8 del RID e che i serbatoi siano mantenuti  in
condizioni atte a garantire i livelli di  sicurezza  richiesti  dalle
disposizioni che  regolano  il  trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35. 
  2. Quando la sicurezza del serbatoio puo' essere stata  compromessa
in  seguito  a  riparazioni,  modifiche  o  incidenti   deve   essere
effettuato un controllo straordinario ai fini  del  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale. 
  3. I vagoni-cisterna  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  abbiano  gia'  maturato  i  trentacinque  anni  di
servizio o abbiano meno di tre anni di servizio residuo al compimento
dei trentacinque anni,  possono  comunque  circolare  sul  territorio
nazionale per ancora tre anni. 
  4.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria che l'autorita' competente ha  valutato  conformi  al
RID  in  vigore  all'epoca  della  autorizzazione-omologazione   come
risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle
norme transitorie di cui al capitolo 1.6  del  RID  vigente,  possono
circolare in ambito nazionale ed internazionale.