Art. 4 Autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 1. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, gia' progettati, approvati e costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, ma non conformi alla direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale alle seguenti condizioni: a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi al RID in vigore alla data della loro costruzione; b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.