Art. 4 
 
 
Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna
            costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 
 
  1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe
2 del RID, gia' progettati, approvati e costruiti successivamente  al
1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.  41,  ma  non  conformi  alla
direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo  27  gennaio
2010,  n.  35,  possono  ancora  essere  utilizzati  sul   territorio
nazionale alle seguenti condizioni: 
    a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste  conformi  al
RID in vigore alla data della loro costruzione; 
    b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire
i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che  regolano  il
trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.