Art. 5 Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna 1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad un processo di rivalutazione della conformita' ai requisiti di cui al RID in vigore all'epoca dell'autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6 del RID vigente da parte di organismi notificati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, dotati di esperti notificati al Segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID, ai fini del rilascio del certificato di approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002 e del rilascio del numero di approvazione RID da riportare sulla placca.