Art. 5 
 
 
    Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna 
 
  1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad  un
processo di rivalutazione della conformita' ai requisiti  di  cui  al
RID in vigore all'epoca dell'autorizzazione-omologazione come risulta
da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi  alle  norme
transitorie di cui al capitolo  1.6  del  RID  vigente  da  parte  di
organismi notificati di cui al decreto legislativo 2  febbraio  2002,
n. 23, dotati di esperti  notificati  al  Segretariato  dell'OTIF  ai
sensi  del  punto  6.8.2.4.6  del  RID,  ai  fini  del  rilascio  del
certificato  di  approvazione  da  parte   dell'autorita'   nazionale
competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai  sensi
del citato decreto legislativo n. 23 del  2002  e  del  rilascio  del
numero di approvazione RID da riportare sulla placca.