Art. 7 Gas autorizzati al trasporto 1. I gas della classe 2 del RID autorizzati al trasporto nei vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione e' riportata sulla relativa documentazione ufficiale e sulla placca, secondo le disposizioni previste in merito nel RID. La suddivisione in gruppi dei gas prevista dall'art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930 ai fini dell'utilizzazione multipla dei vagoni-cisterna e degli elementi dei vagoni-batteria non e' piu' applicabile. 2. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas in aggiunta a quello gia' autorizzato sulla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorita' nazionale competente apposita richiesta di «Estensione d'Uso» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sara' concessa dall'autorita' stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non potra' essere concessa l'estensione d'uso se per il gas oggetto di nuova richiesta e' prevista una pressione di prova superiore a quella gia' riportata nella documentazione ufficiale di omologazione delle cisterne. L'estensione d'uso comportera' la necessita' di apportare, a cura dell'esperto RID, le annotazioni relative al nuovo gas sul libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti riportate sulla placca. 3. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone - batteria tale da non renderlo piu' conforme alla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorita' nazionale competente apposita richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sara' concessa dall'autorita' stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo gas autorizzato deve essere riportata dall'esperto RID sulla placca barrando quelli non piu' autorizzati. Le medesime annotazioni devono essere riportate sulla documentazione ufficiale.