Art. 7 
 
 
                    Gas autorizzati al trasporto 
 
  1. I gas della classe  2  del  RID  autorizzati  al  trasporto  nei
vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione e'  riportata  sulla
relativa  documentazione  ufficiale  e  sulla  placca,   secondo   le
disposizioni previste in merito nel RID. La  suddivisione  in  gruppi
dei gas prevista dall'art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930
ai fini  dell'utilizzazione  multipla  dei  vagoni-cisterna  e  degli
elementi dei vagoni-batteria non e' piu' applicabile. 
  2. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare  un  gas
in aggiunta a quello gia' autorizzato sulla documentazione ufficiale,
il  detentore  deve  inoltrare  all'autorita'  nazionale   competente
apposita richiesta di  «Estensione  d'Uso»  che,  sulla  base  di  un
rapporto di valutazione redatto da  un  organismo  notificato,  sara'
concessa dall'autorita' stessa o  da  organismi  notificati  da  essa
riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo  n.
23 del 2002, eventualmente a seguito  del  superamento  di  ulteriori
prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non
potra' essere concessa l'estensione d'uso se per il  gas  oggetto  di
nuova richiesta e' prevista una pressione di prova superiore a quella
gia' riportata nella documentazione ufficiale di  omologazione  delle
cisterne. L'estensione d'uso comportera' la necessita' di  apportare,
a cura dell'esperto RID, le annotazioni relative  al  nuovo  gas  sul
libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti  riportate
sulla placca. 
  3. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare  un  gas
diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna
o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone -  batteria  tale
da non renderlo  piu'  conforme  alla  documentazione  ufficiale,  il
detentore deve inoltrare all'autorita' nazionale competente  apposita
richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un  rapporto  di
valutazione  redatto  da  un  organismo  notificato,  sara'  concessa
dall'autorita' stessa o da organismi notificati da essa  riconosciuti
e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del  2002,
eventualmente  a  seguito  del  superamento  di  ulteriori  prove   e
verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo
gas autorizzato deve essere riportata dall'esperto RID  sulla  placca
barrando quelli non piu' autorizzati. Le medesime annotazioni  devono
essere riportate sulla documentazione ufficiale.