IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 16 novembre 2007 presentata dall'impresa
Cheminova Agro Italia Spa con sede legale in Bergamo via F.lli
Bronzetti n. 32/28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato «Zignal» contenente la sostanza attiva
fluazinam;
Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito
dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il
Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', con la
quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i
prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della sostanza
attiva fluazinam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva
2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008;
Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione
contenente la sostanza attiva fluazinam l'impresa ha ottemperato alle
prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato
decreto ministeriale 26 febbraio 2009, art. 2, comma 2;
Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme
all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2011 pena la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;
Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione;
Vista la nota dell'ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;
Decreta:
L'impresa Cheminova Agro Italia Spa con sede legale in Bergamo via
F.lli Bronzetti n. 32/28, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ZIGNAL con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza
attiva nell'allegato I.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III entro il 28 febbraio 2011 e i conseguenti adeguamenti in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva
d'iscrizione 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva
componente.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14128.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l
0.025-0.05-0.1-0.25-0.5-1-5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Cheminova A/S -
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca).
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2010
Il direttore generale: Borrello