Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del  giorno
30 marzo  2011,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.