Art. 4 
 
  Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta  e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1°
aprile 2011, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di
dietimi d'interesse lordi per centosessantotto giorni. A tal fine, la
Banca d'Italia  provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite  nel
servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari
al giorno di regolamento. 
  Il versamento all'entrata del bilancio  statale  del  netto  ricavo
dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2011. 
  A fronte di tali versamenti, la sezione  di  Roma  della  tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di  entrata  al
bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  capitolo  5100
(unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per  l'importo  relativo
al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240  (unita'  di  voto
parlamentare  2.1.3),  art.  3,  per  quello  relativo   ai   dietimi
d'interesse dovuti, al lordo. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.