Art. 5
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno
carico al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 26.1) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2017, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' di voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 25 novembre 2010, sara' scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2011
p. Il direttore generale del tesoro: Cannata