IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile  ed  in  particolare  l'art.  11,  recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), punto  4,  ai
sensi del quale la  partecipazione  delle  farmacie  al  servizio  di
assistenza domiciliare integrata a favore dei  pazienti  residenti  o
domiciliati nel territorio  della  sede  di  pertinenza  di  ciascuna
farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina  generale
o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che  risiedono
o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta
anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio,
di specifiche  prestazioni  professionali  richieste  dal  medico  di
famiglia o dal pediatra di libera scelta; 
  Visto che, ai sensi del citato  punto  4),  possono  essere  svolte
presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento
dei  nuovi  compiti  delle  farmacie,  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del  citato  decreto
legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
aggiunta, dopo la lettera c),  la  seguente  lettera  c-bis:  «c-bis)
l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i  criteri  per
la remunerazione, da parte del Servizio  sanitario  nazionale,  delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art.  11  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e al  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale,
entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per
il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni  e  per  gli
enti locali, dallo svolgimento  delle  suddette  attivita'  da  parte
delle farmacie, e comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta  diminuzione  degli
oneri  provvedono  congiuntamente,  sulla  base   di   certificazioni
prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di  cui  agli
articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo  2005  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie»; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251,  recante  «Disciplina  delle
professioni    sanitarie    infermieristiche,     tecniche,     della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica»; 
  Vista la legge 2 febbraio 2006, n.  43,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.
739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'infermiere»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.
741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del fisioterapista»; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
del 27 luglio 2000,  sull'equipollenza  di  diplomi  e  attestati  al
diploma  universitario   di   infermiere   ai   fini   dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
del 27 luglio  2000,  concernente  l'equipollenza  di  diplomi  e  di
attestati  al  diploma  universitario  di  fisioterapista,  ai   fini
dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione
post-base; 
  Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalita' che,  nel
rispetto della vigente normativa,  dovranno  essere  osservate  dalle
farmacie ai fini dell'erogazione dei servizi di cui sopra; 
  Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  Chirurghi
e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei  Farmacisti  Italiani,
la Federazione Nazionale  dei  Collegi  I.P.A.S.V.I.,  l'Associazione
Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Operatori abilitati 
 
  1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto puo'  essere
effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai  fisioterapisti,  in
possesso di titolo abilitante ai sensi della  vigente  normativa,  ed
iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. 
  2. Il farmacista titolare o direttore e' tenuto ad accertare, sotto
la propria responsabilita', il possesso dei requisiti di cui al comma
1, avvalendosi, laddove  necessario,  degli  Ordini  provinciali  dei
medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni
maggiormente   rappresentative   dei   fisioterapisti   cosi'    come
individuate dal Ministero della salute. 
  3. Le attivita' erogate  presso  le  farmacie  e  a  domicilio  del
paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di  cui
al presente decreto nel rispetto dei  propri  profili  professionali,
con  il  coordinamento  organizzativo  e  gestionale  del  farmacista
titolare o direttore.