Art. 2 
 
                      Regime delle prestazioni 
 
  1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate
a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   nell'ambito   degli
specifici accordi regionali di cui al successivo  art.  5,  sotto  la
vigilanza  dei  preposti  organi  regionali,  in   farmacia,   previa
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta,  fermo  restando  che  eventuali   prestazioni   e   funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli  accordi
regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.