Art. 2 Regime delle prestazioni 1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.