Art. 3 
 
               Prestazioni erogabili dagli infermieri 
 
  1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui  all'art.  2,
l'infermiere, all'interno  della  farmacia,  provvede  alla  corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 
  2. Ai sensi del decreto del Ministro  della  sanita'  14  settembre
1994 n.739, per l'espletamento delle funzioni  di  cui  al  comma  1,
l'infermiere puo' avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari,
ove operanti presso la farmacia. 
  3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo  professionale,
sono altresi' erogabili dagli infermieri presso  le  farmacie,  anche
tramite il supporto del personale di cui  al  comma  2,  le  seguenti
prestazioni: 
    a) supporto alle  determinazioni  analitiche  di  prima  istanza,
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo; 
    b)  effettuazione   di   medicazioni   e   di   cicli   iniettivi
intramuscolo; 
    c)   attivita'   concernenti   l'educazione   sanitaria   e    la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; 
    d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei  malati  alle
terapie. 
  4. Sono erogabili  dagli  infermieri,  a  domicilio  del  paziente,
nell'ambito degli specifici accordi regionali di  cui  al  successivo
art. 5, le  prestazioni,  rientranti  nelle  competenze  del  proprio
profilo professionale, prescritte dal medico di medicina  generale  o
dal  pediatra  di  libera  scelta,  oltre  che  da  medici  chirurghi
appartenenti  ad  altre  discipline,  che  ritengano   di   avvalersi
utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie. 
  5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri
di libera scelta, alle condizioni di  cui  all'art.  2,  nonche'  nel
rispetto della  normativa  vigente,  l'infermiere  puo'  erogare  sia
all'interno della farmacia, sia a domicilio del  paziente,  ulteriori
prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in  autonomia  secondo
il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del  paziente,
gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a  garantire  il
corretto utilizzo  dei  medicinali.  Le  predette  attivita'  possono
essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee
guida  tecnico-sanitarie  approvate  dalle  Regioni.  Gli  infermieri
intervengono  altresi'  d'urgenza,  oltre   che   per   il   supporto
all'utilizzo   del   defibrillatore   semiautomatico,   anche   nelle
situazioni  igienico  sanitarie  d'urgenza   previste   dal   profilo
professionale di appartenenza.