Art. 4 
 
              Prestazioni erogabili dai fisioterapisti 
 
  1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri
di  libera  scelta,  alle  condizioni   di   cui   all'art.   2,   il
fisioterapista puo' erogare all'interno della farmacia ed a domicilio
del paziente, e nei limiti di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali: 
    a) definizione del programma prestazionale  per  gli  aspetti  di
propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed  al
superamento del bisogno riabilitativo; 
    b) attivita' terapeutica per  la  rieducazione  funzionale  delle
disabilita'  motorie,  psico  motorie   e   cognitive   e   viscerali
utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; 
    c) verifica delle  rispondenze  della  metodologia  riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 
  2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui  al  comma
1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai  settori
professionali, sanitari e  tecnico  -  strutturali  previsti  per  lo
svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  dalla  normativa
statale, regionale e comunale  vigente,  nell'ambito  dei  precedenti
settori.