Art. 4 Prestazioni erogabili dai fisioterapisti 1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista puo' erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali: a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; b) attivita' terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.