Art. 5 Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi 1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale. 2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneita' dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. 3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attivita' infermieristiche e fisioterapiche. 4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e nell'ambito dei connessi profili di responsabilita'. 5. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.