Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  da   intendersi
applicabili nelle singole Regioni  in  coerenza,  nell'ambito  e  nei
limiti  degli  accordi  regionali  correlati  all'accordo  collettivo
nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
n. 412 e successive modificazioni, e delle  disposizioni  legislative
regionali in materia. 
  2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla  Corte  dei  Conti
per  la  registrazione,  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 218