Art. 3 
 
  l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi
3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite  dal  decreto  di
cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attivita' di
controllo  dell'operato   dei   soggetti   abilitati,   all'attivita'
amministrativa, di controllo, di monitoraggio,  di  costituzione,  di
gestione e  di  mantenimento  della  banca  dati  informatizzata;  la
rimanente quota resta di spettanza  del  soggetto  abilitato  che  ha
effettuato la verifica. 
  2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8: 
    a) il datore  di  lavoro  comunica  al  soggetto  titolare  della
funzione il nominativo del soggetto abilitato,  pubblico  o  privato,
incaricato della verifica; 
    b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico  o  privato,
non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe  applicate   dal   soggetto   titolare   della   funzione   e
successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al  comma
3; 
    c) il soggetto  abilitato,  pubblico  o  privato,  che  e'  stato
incaricato  dal  datore  di  lavoro   della   verifica,   corrisponde
all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal  soggetto
titolare della stessa funzione per la  gestione  ed  il  mantenimento
della banca dati informatizzata. 
  3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto
sono determinate  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero della salute e del  Ministero  dello
sviluppo economico da  adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto  trovano
applicazione  le  tariffe  definite  dai  soggetti   titolari   della
funzione.