Art. 3
l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi
3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di
cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attivita' di
controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attivita'
amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di
gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la
rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha
effettuato la verifica.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:
a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della
funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,
incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato,
non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e
successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma
3;
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e' stato
incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde
all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto
titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento
della banca dati informatizzata.
3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto
sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano
applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della
funzione.