Art. 6 
 
  l. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti: 
    a) Decreto  ministeriale  29  febbraio  1988  recante  «Norme  di
sicurezza per la progettazione,  l'installazione  e  l'esercizio  dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva  non
superiore a 5 m³» ; 
    b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante  «Modifica  del
decreto del 29 febbraio 1988,  recante  norme  di  sicurezza  per  la
progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas,  di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³  e
adozione dello standard europeo EN 12818 per i  serbatoi  di  gas  di
petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m³»; 
    c) Decreto ministeriale 17 gennaio  2005  recante  la  «Procedura
operativa per la verifica decennale dei serbatoi  interrati  per  GPL
con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; 
    d) Decreto ministeriale 1° dicembre  2004,  n.  329  «Regolamento
recante norme  per  la  messa  in  servizio  ed  utilizzazione  delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93». 
  2. In ogni caso sono fatte salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e relative norme di attuazione.  In  sede  di  prima
applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato
il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i
soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle  verifiche
periodiche obbligatorie prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore,
continuano  a  esercitare  le  funzioni  attribuite  dalla   medesima
legislazione regionale/provinciale. 
  Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione  per  l'allegato  III,  che
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 11 aprile 2011 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Romani