Art. 7 
 
 
              Adempimenti delle Strutture di controllo 
 
  1. Le Strutture di controllo autorizzate e i Consorzi delegati sono
tenuti ad istituire i registri di carico  e  di  distribuzione  delle
fascette sui quali annotare cronologicamente  i  movimenti  avvenuti,
con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di
fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C.. 
  2. In caso di avvicendamento tra  Strutture  di  controllo  per  la
medesima D.O., la  Struttura  uscente,  ove  non  abbia  delegato  il
Consorzio di tutela, consegna il quantitativo  di  fascette  detenuto
alla  Struttura  autorizzata  contro  il  versamento,  da  parte   di
quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.