Art. 4 Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Della convocazione della commissione sara' data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.