Art. 4 
 
  Le  procedure  necessarie  per  lo  svolgimento,  la   conclusione,
l'esecuzione  e  la  valutazione  della  misura  compensativa,   come
indicata all'art. 2  del  presente  decreto,  sono  assicurate  dalla
commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9  novembre
2007, n. 206. 
  Della convocazione della commissione sara' data  immediata  notizia
all'interessato, al  recapito  indicato  nell'istanza  di  ammissione
all'esecuzione della misura compensativa.