Art. 10 
 
 
                         Risorse strumentali 
 
  1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del  presente  decreto,
sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  le
risorse strumentali in  dotazione  all'Ente  italiano  Montagna  come
individuate dalla  relativa  situazione  di  cui  all'allegato  7  al
presente decreto.