Art. 2 Personale dell'area tecnico-amministrativa 1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal IV al VI livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 30 novembre 2010 presso l'Ente italiano Montagna ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di lavoro. 2) In pari data, il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, sulla base dell'allegata tabella di equiparazione (Allegato 5), in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.