Art. 2 
 
 
             Personale dell'area tecnico-amministrativa 
 
  1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il  personale  dal  IV  al  VI
livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio  al
30 novembre 2010  presso  l'Ente  italiano  Montagna  ed  individuato
dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, e'  riallocato
presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri,  la  quale  subentra  nella  titolarita'  dei
relativi rapporti di lavoro. 
  2) In pari data, il personale di cui  al  comma  1  e'  inquadrato,
sulla base dell'allegata tabella di equiparazione  (Allegato  5),  in
apposita sezione del  ruolo  del  personale  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.