Art. 3 
 
 
                       Ricercatori e tecnologi 
 
  1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il  personale  dal  I  al  III
livello con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato,  in  servizio
presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre  2010  ed  individuato
dall'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto,  e'  assegnato
al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri,  la  quale  subentra  nella  titolarita'  dei
relativi rapporti di lavoro. 
  2) Il personale di cui al comma 1, puo'  transitare  nei  ruoli  di
enti ed istituzioni di ricerca, mediante presentazione di domanda  di
mobilita' volontaria e conseguente accoglimento da parte dei medesimi
enti ed istituzioni, che dovranno valutarla  con  priorita'  assoluta
rispetto ad ogni altra forma di reclutamento. 
  3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di agevolare
la mobilita' del personale di cui al comma 1, il  Dipartimento  della
funzione pubblica effettua, entro un mese dalla data di pubblicazione
del  presente   decreto,   una   ricognizione   per   verificare   la
disponibilita' di posti presso altri enti ed istituzioni di  ricerca.
Le  disponibilita'  acquisite  sono   comunicate   agli   interessati
affinche', ove non transitati in altri ruoli ai sensi  del  comma  2,
possano presentare domanda di trasferimento  ai  relativi  enti,  che
dovranno valutarla con priorita'  assoluta  rispetto  ad  ogni  altra
forma di reclutamento. 
  4) Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 2 e
3, al  personale  di  cui  al  comma  1  continua  ad  applicarsi  il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto  collettivo
nazionale del comparto della ricerca, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5. 
  5) Il personale di cui al comma 1 che, entro il termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia  transitato
nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, secondo le modalita'  di
cui al comma 2 o 3, e' inquadrato, con decorrenza 1°  dicembre  2010,
in apposita sezione del ruolo del personale  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.