Art. 4 Convenzioni con enti ed istituzioni di ricerca 1) Ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Ente italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e trasferite ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo di cui al precedente art. 3, nonche' con le Universita'.