Art. 4 
 
 
           Convenzioni con enti ed istituzioni di ricerca 
 
  1) Ai fini dello  svolgimento  delle  funzioni  dell'Ente  italiano
Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 e trasferite ai sensi dell'art. 1 del presente  decreto,
il  Dipartimento  per  gli  Affari  regionali  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri potra' stipulare apposite convenzioni con  gli
enti  e  le  istituzioni  di  ricerca,  in  particolare  con   quelli
destinatari  del  personale  ricercatore  e  tecnologo  di   cui   al
precedente art. 3, nonche' con le Universita'.