Art. 5 
 
 
        Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
 
  1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e  fino  alla  naturale
scadenza del relativo contratto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri subentra  nella  titolarita'  del  rapporto  di  lavoro  del
personale in servizio con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato
dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente decreto.  Il  personale
di cui al presente comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli
affari regionali.