Art. 6 Personale con assegno di ricerca 1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarita' del rapporto di lavoro del personale in servizio con assegno di ricerca presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 4 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.