Art. 6 
 
 
                  Personale con assegno di ricerca 
 
  1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e  fino  alla  naturale
scadenza del relativo contratto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri subentra  nella  titolarita'  del  rapporto  di  lavoro  del
personale in servizio con assegno di ricerca presso  l'Ente  italiano
Montagna al 30 novembre 2010, come  individuato  dall'elenco  di  cui
all'allegato 4 al presente decreto. Il personale di cui  al  presente
comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.