Art. 7 
 
 
                        Trattamento economico 
 
  1) A decorrere dalla data di effettivo inquadramento, al  personale
di cui agli articoli 2 e 3, inquadrato nei ruoli  del  personale  non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si  applica
il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Nell'ambito
della  categoria  di  inquadramento,  il  parametro  retributivo   di
confluenza e'  individuato  in  base  ai  valori  della  retribuzione
tabellare  spettante  secondo  i  CCNL  vigenti,   fatta   salva   la
determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 7,  comma
19,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.