Art. 8 Dotazioni organiche del personale 1) In esito alle operazioni di inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono incrementate di un numero di posti non superiore agli inquadramenti effettivamente disposti, mediante previsione di una specifica sezione dedicata al personale dell'EIM. 2) Con apposito provvedimento sono apportate le corrispondenti modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010. 3) Gli enti e le istituzioni di ricerca adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.