Art. 8 
 
 
                  Dotazioni organiche del personale 
 
  1) In esito alle operazioni di inquadramento di cui agli articoli 2
e 3, le dotazioni organiche  del  personale  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono incrementate di un  numero
di posti non superiore agli  inquadramenti  effettivamente  disposti,
mediante previsione di una specifica sezione  dedicata  al  personale
dell'EIM. 
  2) Con apposito  provvedimento  sono  apportate  le  corrispondenti
modifiche alla tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010. 
  3) Gli enti e le istituzioni di ricerca adeguano, secondo i  propri
ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri,  le  rispettive  dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito ai sensi dell'art.  3,
commi 2 e 3.