Art. 9 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, sono riallocate presso
la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  le  risorse  finanziarie
disponibili per il funzionamento dell'Ente italiano Montagna ai sensi
l'art. 1, comma  1282,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dell'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2) In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo
si assume a riferimento la situazione finanziaria del soppresso  Ente
italiano Montagna riferita alla data del  30  novembre  2010  di  cui
all'allegato 6 al presente decreto. 
  3) Le somme eventualmente residuali e disponibili  al  30  novembre
2010 della gestione Ente italiano Montagna sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato.