Art. 9 Risorse finanziarie 1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ente italiano Montagna ai sensi l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2) In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si assume a riferimento la situazione finanziaria del soppresso Ente italiano Montagna riferita alla data del 30 novembre 2010 di cui all'allegato 6 al presente decreto. 3) Le somme eventualmente residuali e disponibili al 30 novembre 2010 della gestione Ente italiano Montagna sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.